In molti caso tale difficoltà si tramuta in una impossibilità cosicchè appare indispensabile per i genitori rivolgersi al Giudice affinchè adotti quei provvedimenti temporanei ed urgenti con riguardo all’affidamento e il mantenimento dei minori.
Non a caso ho utilizzato il termine genitori, anziché, coniugi, poiché di fatto la posizione giuridica, e la connessa tutela giurisdizionale, è pressochè identica.
Infatti i coniugi, e/o i genitori coppia di fatto, dovranno rivolgersi, attraverso l’ausilio e la professionalità di uno o più avvocati, che preliminarmente si attiveranno per la definizione consensuale delle condizioni di mantenimento ed affido dei minori, al Tribunale competente per territorio.
Appare preminente evidenziare che il Giudice adotterà i provvedimenti nell’esclusivo e preminente interesse dei minori.
Con la Legge 54/2006 è stato introdotto l’affido condiviso come regola di carattere generale.
In caso di separazione dei genitori, il giudice deve sempre privilegiare, nella propria decisione, la soluzione di affidare loro i figli in modo condiviso.
Tale scelta comporta, all’atto pratico, l’obbligo per entrambi i genitori:
- di esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole
- di condividere le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli.
Mentre, infatti, ciascun genitore può prendere le decisioni di ordinaria amministrazione che ritiene più opportune per i figli durante il periodo che trascorre con loro, al contrario, i genitori devono sempre assumere insieme le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
L’affidamento dei figli non va confuso con il loro collocamento.
In ogni provvedimento che dispone l’affido condiviso, infatti, il giudice individua il genitore presso il quale i minori dovranno fissare la loro residenza abituale.
In che modo i figli possono essere collocati?
Il collocamento può avere tre forme: prevalente, a residenza alternata e invariato.
- Collocamento prelavente: questa soluzione prevede che i figli abbiano residenza prevalente presso la casa del genitore ritenuto dal giudice più idoneo: il cosiddetto genitore “collocatario“, abitualmente viene individuata la figura materna.
- Collocamento alternato: questa forma di collocamento prevede che il minore viva per periodi alterni presso ciascuno dei genitori.
- Collocamento invariato: si tratta di una forma di collocamento peculiare, di solito prevista per accordo della coppia.
Essa implica l’alternanza dei genitori nell’abitare la casa familiare. In altre parole, proprio per evitare ai figli continui spostamenti di residenza, sono la madre e il padre a muoversi da casa secondo turni prestabiliti, mentre i figli restano collocati nell’ambiente domestico nel quale sono cresciuti, così conservando le proprie abitudini e i propri interesse.
A cura di:
Studio Legale Bolognini
Avv. Claudia Bolognini
Patrocinante in Cassazione
Via Lucrezio Caro n.62- 00193 Roma
Tel. 063610928 – Fax 06.3612675 – Cell 3292607404
e-mail:avv.claudiabolognini@libero.it,