L’art. 612 bis (atti persecutori, comunemente noto come stalking), è stato introdotto con il D.L. n.11 del 23.2.2009 ‘Misure urgenti in materia di pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori’ convertito con modificazioni in Legge 23 aprile 2009 n.38.
Il dispositivo recita ‘Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
PERCHE’ E’ STATO INTRODOTTO ?
Con la nuova disposizione normativa, si è cercato di dare una risposta sanzionatoria valida, a condotte scarsamente tutelate dall’ordinamento giuridico, nei confronti delle vittime di molestie insistenti. Queste condotte, erano precedentemente collocate nei reati meno gravi di minaccia, violenza privata e nella contravvenzione di molestie, fattispecie spesso dimostrate inadatte a tutelare vittime di atti persecutori di una gravità tale, da sfociare, in alcune circostanze, addirittura nell’uccisione delle vittime stesse.
LE VITTIME E LA CONDOTTA
Le vittime di stalking, sono principalmente donne che subiscono molestie da parte di ex, mariti, fidanzati o conviventi. Affichè si configuri il reato, è essenziale che la condotta criminosa costituita da minacce e molestie, sia reiterata, quindi una pluralità di condotte che deve verificarsi in tempi e contesti differenti. Per minaccia è intesa la promessa di un male futuro e prossimo e per molestia un’ azione che alteri l’equilibrio psico fisico dell’individuo. Tali comportamenti devono essere idonei a cagionare nella vittima un ‘grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita’
Appare rilevante evidenziare che non sia fondamentale la presenza fisica dello stalker per la sussistenza del reato, risultando idonei anche danneggiamenti di oggetti di proprietà della vittima, telefonate, sms, ecc.
COME TUTELARSI ?
In merito al termine di 6 mesi per proporre querela indicato nella norma, questo inizia a decorrere dal momento della consumazione del reato, quindi dal momento in cui la vittima inizi ad alterare le proprie abitudini di vita o ricada nello stato di ansia o di paura.
Per una maggiore tutela della persona offesa, in attesa di proporre la querela, il legislatore ha previsto l’opportunità di ricorrere ad una misura di prevenzione ad hoc per questa fattispecie di reato: la procedura di ammonimento. Il questore potrà dunque, valutare l’istanza presentata, e, qualora lo ritenesse opportuno, invitare lo stalker a tenere un comportamento conforme alla legge, interrompendo ogni interferenza nella vita della vittima.
Qualora l’ammonito proceda nella condotta oppressiva, vedrà conseguenze negative in relazione alla linea sanzionatoria, con un aumento della pena per il delitto di cui all’art. 612 bis che diverrà quindi procedibile d’ufficio.
In proposito, si evidenzia che contestualmente all’introduzione del reato di Atti persecutori, il legislatore ha immesso una nuova misura cautelare coercitiva, al fine di assicurare una maggiore protezione della vittima: l’art. 282 – ter c.p.p., ‘divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa’.
Con tale provvedimento, il Giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima o di mantenere dagli stessi o dalla vittima una certa distanza; qualora si rendesse necessario potrà essere imposto ‘di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva’.
Può anche essere interdetta la comunicazione con ogni mezzo con i soggetti protetti dalle norme.
A cura di :
Avv. Ginevra Buzzanca
Viale Giappone n.12 – 00060 – Formello – Roma
Tel./Fax 06.45615245 – Cell. 3392390328
Mail : ginevrabuzzanca11@gmail.com